Desta una certa curiosità un recente istituto in materia di fallimento dell’imprenditore, cioè l’esdebitazione del fallito. Consiste nella liberazione del fallito, conclusa la procedura fallimentare, senza l’integrale pagamento di tutti i creditori, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti per intero, a condizione che lo stesso debitore sia considerato meritevole.
Ma quando è meritevole il debitore? Quando non si sia reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti dei creditori ed abbia collaborato fattivamente con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa.
Solo il fallito-persona fisica- può beneficiare di tale beneficio: ne sono escluse le società fallite.
Peraltro, il fallito può richiedere l’esdebitazione solo quando sia in possesso di alcuni requisiti soggettivi, come l’aver cooperato con gli organi della procedura, non aver ritardato o contribuito a ritardare il suo svolgimento, non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta, ecc. Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, su ricorso presentato dal debitore, o nel decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento, o dopo, purché entro 1 anno dalla chiusura. A parte l’esistenza di una parziale illegittimità dell’articolo 143 L.F. che prevede la predetta procedura, quanto alla non previsione della notificazione del ricorso, a cura del ricorrente, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, e del decreto con cui il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, si può dire che il detto decreto è impugnabile con reclamo, entro 10 giorni, dal debitore, dai creditori non soddisfatti, dal P.M., ecc. (naturalmente il decreto può essere o di accoglimento del beneficio o di rigetto).
Se il Tribunale accoglie la richiesta di esdebitazione, i creditori che hanno partecipato al fallimento perdono ogni diritto di agire individualmente nei confronti del fallito, per il credito rimasto insoddisfatto, ecc.
In un’epoca di crisi economica, come l’attuale, le cessazioni di attività imprenditoriali e i fallimenti promossi si moltiplicano in una misura oltremodo eccessiva (circa 100.000 attività imprenditoriali non esistono più). Ci vuol ben altro che un espediente come la esdebitazione del fallito per risolvere la situazione economica. Ma ciò sarà il compito per il prossimo governo che verrà fuori dalle prossime elezioni.