Bisogna premettere che l’uso della cosa comune e i diritti dei partecipanti sulle cose comuni sono espressamente previsti dagli articoli del codice civile (1102 e 1118). In base all’articolo 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

La nozione di “pari uso” del bene comune non è da intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, cioè fruito da tutti i condomini nella stessa unità di tempo e di spazio; altrimenti, si avrebbe la conseguenza dell’impossibilità per ogni condominio di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine. Per assicurare il pari uso a tutti i condomini la soluzione ottimale sarebbe quella della disciplina turnaria dei posti macchina. Infatti tale regime è adottato per disciplinare l’uso del bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell’uniformità di trattamento, tenendo conto delle circostanze. Per ovviare all’insufficienza dei posti, per non ledere il principio del “pari uso”, da parte di tutti i condomini del bene comune, il criterio da seguire nel disaccordo delle parti è, quindi, quello della turnazione. Pertanto, ove i posti macchina non siano equivalenti per comodità di uso, il criterio da seguire è sempre quello indicato dall’articolo 1102 del c.c.: questo articolo, ponendo il limite del “pari uso”, impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, diverso rispetto agli altri, sotto l’aspetto qualitativo. Le delibere condominiali dovrebbero seguire tale criterio, non quello dell’assegnazione del posto macchina a tempo indeterminato, né quello della scelta del posto, in base al valore millesimale degli appartamenti: in tale ultimo caso si sfavorirebbero i condomini con i millesimi più alti, in violazione dei principi sopra indicati.

 

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