Spesso la gente sente diffusamente parlare degli atti politici, senza che a questo termine corrisponda una vera e propria spiegazione puntuale da parte degli operatori del settore, dai media in generale.
È bene quindi fare chiarezza e delineare in modo sintetico il significato esatto da attribuire a tale termine.
Gli atti politici sono quelli in cui si estrinsecano l’attività di direzione suprema della cosa pubblica e l’attività di coordinamento e di controllo delle singole manifestazioni in cui la direzione si estrinseca.
In parole povere, sono rivolti alla formulazione di ben determinate scelte politiche con cui si individuano normalmente i fini che lo Stato vuole perseguire in un certo momento storico, in piena sintonia con il dettato costituzionale.
La loro caratteristica consiste nella libertà del fine: in ciò si distinguono dagli atti amministrativi, che possono essere discrezionali, ma vincolati agli scopi istituzionali assegnati dalla P.A.
Gli atti politici sono un “numero chiuso”, in quanto inammissibili oltre le previsioni di cui alla Costituzione. Concretamente evidenziano gli obiettivi fondamentali, attuati di fatto dalla P.A.
Ma chi sono i soggetti legittimati ad adottarli? Sono il Governo, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, ecc.
Tra gli atti politici si ricordano i decreti-legge e i decreti legislativi, gli atti aventi forza giurisdizionale, come le sentenze della Corte Costituzionale. Tra essi figurano anche gli atti formalmente amministrativi privi di forza legislativa o giurisdizionale, quali la proposta di nomina dei Ministri.
Sono insindacabili, in quanto atti liberi nella determinazione degli obiettivi da perseguire: quindi sono sottratti al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa. Per i rimedi, opera tutto un sistema di controlli e di sanzioni di carattere politico, quindi non amministrativo, ma di competenza del Parlamento e del corpo elettorale.
Infatti, questi ultimi hanno la evidente possibilità di non riconfermare gli organi responsabili di un’attività da censurare: il corpo elettorale predetto può non riconfermare i suoi rappresentanti in Parlamento e le Camere possono sempre esprimere, in presenza di determinate circostanze, un voto di sfiducia nei confronti del Governo. Al contrario, gli atti di alta amministrazione, che sono un collegamento fra la funzione di governo e la funzione amministrativa, soggiacciono alle norme amministrative, quindi sono sindacabili dinanzi al G.A.