Sin da dicembre del 2019 voci incontrollate a livello internazionale hanno portato alla ribalta la versione secondo cui il virus Covid19 sarebbe sfuggito al controllo cinese di un loro laboratorio specifico che lavorava su un particolare fenomeno: la costruzione di un virus mediante l’utilizzo di cellule di altri noti virus molto pericolosi ma oggi abbastanza sotto controllo. I media nazionali e internazionali spesso si sono accaniti su questo filone ma senza apportare ad oggi una benché’ minima prova dell accaduto. Potrebbe essere vero o falso, ma in questo momento è importante contenere un contagio oramai in piena diffusione che ha mietuto in Italia più di 10.000 vittime, rispettando le restrizioni imposte dal nostro governo.
Tuttavia secondo il nostro codice penale la fattispecie criminosa della epidemia dolosa è prevista e punita dall’articolo 438 c.p.: secondo questo articolo chiunque cagiona un’epidemia con la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo, la seconda parte di questo articolo e’ stata soppressa. Essa infatti prevedeva la condanna a morte dell’autore del reato se si fosse verificata la morte di più persone.
La competenza è della Corte di Assise ed è un reato procedibile d’ufficio con arresto obbligatorio del responsabile. L’elemento soggettivo è il dolo generico e l’oggetto giuridico è la salute pubblica con riferimento all’interesse della collettività ad evitare la diffusione di malattie connotate dalla loro gravità e dalla elevata capacità di diffusione. Viene punito anche il tentativo, se vi sia stata la diffusione dolosa di germi patogeni, senza che ne sia derivata la epidemia, o, nel caso in cui la malattia sia stata contratta da un numero esiguo di persone. Da precisare che le forme di contagio, per contatto fisico fra agente e vittima, non sono antecedenti causali del reato.
Anni fa rimbalzò sulle cronache dei giornali un caso veramente unico: la Corte di Assise escluse che integrasse gli estremi del predetto delitto la condotta dell’imputato che aveva consapevolmente trasmesso il virus dell’HIV, da cui era affetto, a ben 30 donne con cui aveva avuto rapporti sessuali non protetti in 9 anni, rilevando come il numero cospicuo, ma non ingente, delle stesse e l’ampiezza dell’arco temporale in cui si era verificato il contagio, con il numero cospicuo di donne che, pur congiuntasi senza protezione con l’imputato, non era rimasto infettato, deponesse per il difetto della connotazione fondamentale del fenomeno episodico della facile trasmissibilità della malattia ad un numero potenzialmente sempre più elevato di persone. Ciò fu stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione.
Quindi l’evento tipico di questo reato consiste proprio in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare nel medesimo tempo e nello stesso luogo una moltitudine di destinatari, portando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione. In questi mesi è accaduto anche che cittadini risultati positivi al Covid19 giravano per strada tranquillamente inconsapevolmente infettando altre persone. A parte il reato di aver contravvenuto ad un ordine dell’autorità amministrativa di rimanere in quarantena a casa.
Rimanere in casa per evitare un possibile contagio, porrà quasi sicuramente un problema giuridico sulla configurazione o meno di un reato specifico naturalmente in presenza certa di tutti i presupposti e sarà sicuramente la prossima giurisprudenza a qualificare o meno tutti i casi di epidemia dolosa attraverso la diffusione di germi patogeni tra cui figura proprio il Covid19.