I contribuenti che hanno presentato i propri modelli 730, per la successiva liquidazione, ai rispettivi sostituti di imposta, tramite patronati, o ai caf autorizzati, devono prestare molta attenzione ai dati indicati nelle copie cartacee, come i redditi percepiti, gli oneri sostenuti, le trattenute IRPEF subite, ecc.
Infatti, in caso di dati errati, sia da parte dei contribuenti, che da parte dei sostituti di imposta, è sempre possibile presentare, in pochi mesi dalla data della liquidazione errata (modello 730-3), un modello correttivo, e, comunque, non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, sempre ché gli eventuali errori od omissioni non siano stati accertati dall’Amministrazione Finanziaria. È appena il caso di precisare, però, che talvolta il sostituto di imposta, nell’indicare nel relativo prospetto di liquidazione 730-3 un reddito inferiore a quello comunicatogli dal contribuente, per un banale errore di digitazione, può far scattare la notifica di un avviso di accertamento al povero dipendente o pensionato che, suo malgrado, consegnò al predetto sostituto un modello 730 con dati esatti. Si tenga presente che magari questi non ha mai ricevuto in tempo utile il prospetto di liquidazione modello 730-3, contenente i dati errati, quindi non era più in grado di presentare o far presentare un modello correttivo. In questo tragico caso, sicuramente il povero contribuente dipendente o pensionato sarà esposto all’azione accertatrice della Finanza, pagandone lo scotto, salvo, dopo aver assolto il debito contestato, rivolgersi ad un legale per il promuovimento di una adeguata azione giudiziaria nei confronti del citato sostituto, per il recupero del maltolto.