In arrivo pioggia di intimazioni di pagamento di Equitalia ai contribuenti. L’invito è a pagare multe e tributi, oltre accessori di legge, entro il perentorio termine di 5 giorni dalla ricezione effettiva.
Non tutte le intimazioni rispettano i termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge e, in genere, menzionano solamente in generale gli atti a cui si riferiscono, il tributo, la multa contestata e l’anno per il quale risulterebbe dovuto.
Da controllare è che siano stati rispettati o meno i termini con cui le stesse avrebbero dovuto essere notificate (il termine di prescrizione o di decadenza varia da tributo a tributo, mentre, per le multe, ad esempio, è di 5 anni). Se i predetti termini non sono stati osservati, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria provinciale (per tributi e tasse), entro 60 giorni dal ricevimento dell’intimazione o, se riguardano materie diverse dai tributi (multe, ecc.), è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dal ricevimento al competente Giudice di Pace. Tra i motivi di ricorso, oltre all’eccezione appena menzionata, si può contestare che l’intimazione al pagamento è stata notificata in violazione dello Statuto del contribuente di cui al D.L. n. 212/2000, in quanto ad essa non è stato allegato l’atto a cui si riferisce. Inoltre, avendo il contribuente solo 5 giorni di tempo per procurarsi la copia dell’atto e della relata di notifica presso la competente Equitalia, per controllarne la regolarità, può anche eccepire nel predetto ricorso la manifesta violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
È ormai noto che, nel caso di pignoramento di crediti presso terzi, se il debitore vanta un credito nei confronti di un terzo, Equitalia da la possibilità di effettuare il recupero della somma dovuta da quest’ultimo: chiede al predetto datore di lavoro di versare una parte dello stipendio del lavoratore; nel caso di pensionato, chiede all’Istituto previdenziale competente di versare parte della pensione.
Naturalmente il debitore può contestare in 60 giorni il predetto provvedimento.
Comunque è garantita una determinata gradualità nel prelievo delle somme, a seconda delle disponibilità economiche delle persone. Ecco un sintetico schema:
- Se lo stipendio o pensione mensile non supera il limite dei 2500,00 Euro, la percentuale pignorabile è pari al 10%;
- Se lo stipendio o pensione non superano il limite mensile tra i 2500,00 Euro e i 5000,00 Euro, è pari ad 1/7;
- Se superano i 5000,00 Euro, la quota da pignorare è senz’altro pari ad 1/5.
Equitalia poi ha precisato che l’ultimo stipendio mensile o rata di pensione percepita resta sempre nella totale disponibilità del debitore.