Spesso sentiamo parlare di questo istituto giuridico, ma non tutti sanno in cosa consista veramente.
La prescrizione penale è una vera e propria causa di estinzione dei reati. Quando si verifica, non si può fare più nulla contro la persona accusata di un crimine e, nel caso in cui sia in corso un processo, lo stesso deve terminare immediatamente: cioè lo Stato non può più proseguire alcuna azione penale contro la persona accusata di un reato, né può più infliggergli la pena prevista dalla legge per il reato di cui deve rispondere. Se la prescrizione dovesse verificarsi nel corso delle indagini preliminari, non ci sono dubbi: il Pubblico Ministero disporrà subito l’archiviazione. Stessa cosa accade quando la prescrizione si verifichi durante la vera e propria fase processuale: in questa ipotesi, il giudice, a cui è assegnata la causa penale, pronuncerà subito una sentenza di “non doversi procedere” nei confronti dell’accusato, per estinzione del reato. Quindi è un istituto giuridico legato al tempo. In tutta sostanza si deve parlare di prescrizione del reato quando lo Stato non riesce a giudicare definitivamente l’autore di un reato entro un certo periodo di tempo. Ma questo periodo di tempo non è sempre lo stesso. Esso varia a seconda del reato commesso, secondo le disposizioni del codice penale. La prescrizione penale decorre dal momento in cui il reato è stato commesso e prosegue proprio fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. Naturalmente i termini previsti dalla legge per la prescrizione penale possono essere allungati a seguito di sospensione o di interruzione della stessa. Esistono però dei particolari reati per i quali non è prevista la prescrizione: ad esempio, l’omicidio aggravato può essere punito anche dopo molto tempo. La prescrizione penale può essere interrotta dalla sentenza di condanna, dal decreto di condanna, dall’ordinanza che applica le misure cautelari personali e di convalida del fermo o dell’arresto, dalla richiesta di rinvio a giudizio, ecc.
La prescrizione penale può essere sospesa per legge, nel caso di autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il Pubblico Ministero presenta la richiesta fino al giorno in cui l’autorità competente l’accoglie; nel caso di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; nel caso di sospensione del procedimento o del processo penale per un impedimento delle parti o dei difensori, ecc. Il corso della prescrizione penale rimane sempre sospeso quando la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare viene imposta da una ben determinata disposizione di legge. In effetti la sospensione della prescrizione penale congela il suo decorso: il suo termine è praticamente fermo finché la causa che ha determinato la sospensione non viene meno: solo allora la prescrizione penale può riprendere normalmente il suo corso.
Invece, nel caso dell’interruzione, la prescrizione interrotta comincia di nuovo a decorrere dal giorno dell’interruzione. La differenza è fondamentale. Attualmente esistono numerose proposte governative e non governative di modifica di questo importante istituto giuridico.
Vi è chi vorrebbe fermare la prescrizione penale per tutti i reati dopo la prima sentenza di 1° grado, o chi vorrebbe farla partire dal momento in cui il fatto sia stato scoperto e non da quando sia stato commesso.
Il dibattito è serrato. Però, secondo un orientamento ricorrente, la prescrizione penale andrebbe modificata unitamente a molti altri istituti penali, in occasione di una radicale riforma di tutto il processo penale.